KupDlugi.pl – Borsa del Credito Online

Termini di servizio

§ 1 Disposizioni generali

  1. Il soggetto offrente la vendita dei crediti attraverso il sito che si trova sul sito web www.kupdlugi.pl (di seguito denominato : Service) è una società Fast Finance SA con sede a Wrocław, ul. Gooseberry 112 (indirizzo per corrispondenza: ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław), iscritta nel registro nazionale del Tribunale tenuto presso il Tribunale Distrettuale di Wrocław-Fabryczna VI° Sezione Commerciale Numero KRS numero 0000299407, N°: 8992510954 NIP (di seguito: FAST FINANCE).
  2. Il cliente ai sensi del presente regolamento (di seguito: il Regolamento) è una persona adulta, persona giuridica o unità organizzativa senza personalità giuridica, cui la legislazione esistente riconosce la capacità giuridica, con l'intenzione di acquistare o che acquisisce il credito attraverso il Sito.
  3. Della possibilità di acquistare credito in ambito del Sito possono avvalersi esclusivamente i Clienti  non-debitori FAST FINANCE a titoli di crediti che intendono acquistare attraverso il Sito.
  4. Qualsiasi corrispondenza relativa all'acquisizione dei crediti attraverso il Sito, viene svolta esclusivamente sul territorio della Repubblica di Polonia.
  5. FAST FINANCE offre per l'acquisto attraverso la Borsa del credito spettanti a:
    1. FAST FINANCE SA
    2. ad altri soggetti a favore dei quali la FAST FINANCE  SA fornisce servizi di recupero crediti.
  6. Nel caso in cui un cliente si offre di acquistare un credito per l'entità di cui al § 1. 5, punto 2, Fast Finance entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta, fornirà al Cliente i recapiti del creditore, con il quale il Cliente può condurre ulteriori negoziati. Dal momento della trasmissione dei dati di cui alla frase precedente, la FAST FINANCE non ha il diritto di adottare altre azioni nel caso e non sarà responsabile per eventuali azioni del creditore.
  7. La FAST FINANCE non è responsabile di eventuali irregolarità nel funzionamento del server su cui  è collocato il sito web www.kupdlugi.pl, in particolare malfunzionamenti nel funzionamento della pagina internet, la mancanza di accesso al sito, guasti, danni o altre alterazioni del funzionamento della pagina, se queste irregolarità non imbutabili dalla FAST FINANCE.

§ 2 Principi di acquisizione del credito e del pagamento del prezzo

  1. Nell'avviare negoziati al fine di acquisire i crediti, il Cliente presenta l'informazione  sull'intenzione di acquisto dei crediti disponibili sul sito tramite la realizzazione dei crediti disponibili sul sito web di cui al § 1 comma 1 del Regolamento, delle  seguenti azioni:
    1. la scelta del credito relativo all'acquisto,
    2. l'apertura del link interno sulla pagina web "Invia un'offerta di acquisto",
    3. la compilazione del modulo elettronico e trasmissione alla FAST FINANCE.
  2. Il deposito in questo modo delle Informazioni da parte del cliente circa l'intenzione di acquistare il debito è la conferma che il cliente abbia familiarità con il regolamento, e ha accettato le sue condizioni.
  3. Al ricevimento del modulo compilato dalla FAST FINANCE , non oltre di 7 giorni lavorativi dal ricevimento, rappresentante della FAST FINANCE contatterà il cliente in forma elettronica all'indirizzo indicato dal cliente nel modulo per negoziare il prezzo del credito.
  4. La FAST FINANCE si riserva il diritto di non rispondere all'offerta, in cui i dati descritti sul sito web come "necessari per l'acquisto dei crediti" sono state fatte da parte del Cliente in modo non corretto, in ambito non completo o quando nella sua formulazione indicano la loro evidenza o falsità.
  5. La FAST FINANCE non è responsabile per l'indicazione errata dalle informazioni di contatto dal Cliente, con particolare attenzione per l'indirizzo di posta elettronica del Cliente, causanti l'impossibilità di risposta ad un'offerta presentata.
  6. Durante il periodo di negoziati, la proposta di conclusione di un accordo contenente l'entità del prezzo proposto da FAST FINANCE, è vincolante per FAST FINANCE per un periodo di 7 giorni lavorativi dalla data della presentazione di tale proposta di ogni volta. La proposta di cui alla frase precedente non è vincolante, se i negoziati procedono a persone non autorizzate all'utilizzo del Sito ai sensi del § 1. 3 del Regolamento.
  7. Il prezzo per credito disponibile al sito sarà concordato in via di negoziazione, però non può essere inferiore al 50% del corrispettivo totale. Nel calcolo del prezzo  si considera la natura del credito (tra cui il periodo di scadenza, il valore del credito, la quantità e il tipo di garanzia).
  8. Se le parti nei negoziati di prezzo concorderanno il prezzo per il credito acquisito, FAST FINANCE SA: 
    1. entro 7 giorni lavorativi dal giorno della concordazione del prezzo:
      1. invia al cliente un messaggio e-mail di conferma del fatto della terminazione delle trattative e  l'ammontare del prezzo pattuito,
      2. Il Cliente invia alla FAST FINANCE la conferma delle condizioni di acquisto dei crediti indicato nella mail da FAST FINANCE,
      3. La FAST FINANCE invia al Cliente per iscritto un accordo sul versamento del credito assieme con allegati in forma di un Regolamento e lo stato dei crediti (di seguito denominati: Contratto) in duplice copia all'indirizzo indicato nel modulo di domanda, di cui al § 2. 1, punto 3 del regolamento (di seguito: l'indirizzo del Cliente). Dopo aver firmato questo accordo, il Cliente è tenuto a restituire tutte le sue copie all'indirizzo della FAST FINANCE di cui al § 1 comma 1 del Regolamento. In caso di non ricezione da FAST FINANCE delle copie del contratto firmate entro 4 settimane dalla data della conferma di cui al § 2. 8 articolo 1 lettera a), del Regolamento, si ritiene che il Cliente ha rassegnato le dimissioni dalla conclusione del Contratto. In questo caso, FAST FINANCE invierà al cliente una e-mail con informazioni sulla cancellazione del contratto. Il cliente ha il diritto di riacquistare i crediti rinunciati in precedenza. A tal fine, dovrebbe ancora una volta effettuare la procedura di acquisizione  dei crediti previste nel Regolamento.
    2. Dopo aver ricevuto le copie firmate dal Cliente, la FAST FINANCE firma il contratto che sarà notificato al cliente via e-mail entro 7 giorni dalla data di deposizione della firma dalla FAST FINANCE. Questa mail includerà anche le informazioni circa la data della firma del Contratto.
    3. Una copia del contratto assieme con la firma di FAST FINANCE sarà inviata all'indirizzo del Cliente entro 5 giorni lavorativi dalla data del pagamento da parte del Cliente del prezzo sui principi definiti nel § 2, comma 11.
    4. Il cliente è tenuto a pagare per i crediti acquistati entro 5 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni sulla firma da parte di FAST FINANCE sul conto bancario indicato nel Contratto.
  9. L'invio del Contratto al Cliente ai sensi del § 2. 8, punto 1, lettera b)del Regolamento costituisce una conferma scritta di informazioni ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge di cui al § 5. 4 del Regolamento.
  10. Il Contratto viene stipulato al momento del  pagamento del prezzo da parte del Cliente ai sensi del paragrafo. 8 punto l 3) di cui sopra. Da quel punto prende effetto il trasferimento del credito di cui al Contratto, essendo allo stesso tempo la soddisfazione della prestazione contrattuale da parte di FAST FINANCE.
  11. I Contratti di trasferimento di crediti stipulati con i Clienti non hanno carattere dei contratti per le prestazioni continue o periodiche.

§ 3 Regole per la presentazione di reclami

  1. I reclami relativi al Contratto concluso possono essere effettuati dai Clienti per iscritto al seguente indirizzo: FAST FINANCE, Dział sprzedaży wierzytelności, ul. Wołowska 20, 51-116 Wrocław, e-mail e-mail: biuro@kupdlugi.pl, oppure via fax 71 797 41 68.
  2. FAST FINANCE si obbliga a prendere in considerazione il reclamo presentato e informare il cliente della presa di posizione tramite e-mail inviata all'indirizzo del Cliente (o in un altro modo specificato dal Cliente) entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo. In casi particolari, è consentito di prorogare tale termine di altri 7 giorni lavorativi, di cui  FAST FINANCE è tenuta a informare il Cliente, indicando le ragioni della proroga. La notifica di estensione deve essere fatta nel periodo e con le modalità di cui alla prima frase.

§ 4 Risoluzione del Contratto

  1. Il cliente può recedere dal Contratto, senza specificarne il motivo, entro 10 giorni dalla data di prestazione da FAST FINANCE, ai sensi del § 2 comma 10 del Regolamento, presentando al FAST FINANCE l'apposita dichiarazione scritta (modello di dichiarazione sarà trasmesso al cliente assieme con il Contratto ai sensi del § 2 par. 8, punto 1, lettera b) del Regolamento inviato all'indirizzo di cui al § 1. 1 del Regolamento.
  2. All'accordo non si applicano i casi di cui all'art. 10 comma 3 della legge di cui al § 5. 4 del Regolamento, escludendo il  diritto esclusivo del Cliente per fare il recesso dal Contratto.
  3. Nel caso di un recesso effettivo dal Contratto, il Contratto si considera non stipulato, e in tal caso la FAST FINANCE è obbligata immediatamente, non oltre di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del prezzo pagato dal Cliente.
  4. Nel caso in cui l'acquisto dei crediti è fatto da un imprenditore ai sensi della Legge sulla libertà di attività economica del 02.07.2004r. (Gazz. Uff. 04.173.1807 con le successive modifiche) nell'ambito delle sua attività, non si applicano le disposizioni di cui al § 4. 1 a 3 e § 5 sec. 4 del Regolamento.

§ 5 Disposizioni aggiuntive

  1. La legge che disciplina il rapporto tra le parti è la legge della Repubblica di Polonia.
  2. I debiti nei confronti di enti pubblici connessi con la conclusione del Contratto sono a carico della parte indicata nelle disposizioni della legge applicabile.
  3. Per quanto non previsto dal Regolamento è disciplinato dal Codice Civile.
  4. Le questioni non disciplinate  nel Regolamento si applicano le disposizioni della Legge in materia di tutela dei diritti dei consumatori e la responsabilità per i danni causati da un prodotto pericoloso del 02.03.2000 (Gazz.Uff. 00.22.271 con le successive modifiche.),  eccetto del  § 4. 4 del Regolamento.

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