Base legale
La fornitura dei dati del debitore è in linea con il contenuto dell'art. 4 della legge sulla fornitura di informazioni commerciali e lo scambio di dati economici del 9 aprile 2010. (Gazz. Uff. del 2010., n ° 81, pos 530..), secondo la quale:
"Art. 4. La fornitura delle informazioni commerciali a terzi non specificati al momento di destinazione di queste informazioni da condividere solo attraverso l'ufficio di informazioni economiche, a meno che la divulgazione sia a scopo di vendita dei debiti con avviso pubblico o la legge prevede un altro modo di condivisione dei dati. "
Inoltre, le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 29.08.1997 (Gazz. Uff. del 2002 n ° 101, pos. 926 con successive modifiche), all'art. 23 legge 1, punto 5, consentono il trattamento dei dati personali quando è questo necessario per l'adempimento degli obiettivi legittimi perseguiti dagli amministratori dei dati o dei destinatari dei dati e il trattamento non viola i diritti e le libertà della persona interessata. Per ll fine legalmente giustificato, di cui all'articolo 23. paragrafo 1, punto 5, si ritiene, in particolare, azioni a far valere i crediti risultanti da attività economica (art. 23 comma 4.punto 2 della legge sulla protezione dei dati personali).
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